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Saldi Chiari, via allo shopping

“Dress code” speciale per Federmoda Taranto per l’avvio dei saldi estivi in programma sabato 7 luglio.

Ieri mattina, il rinnovato direttivo provinciale di Federmoda ha tenuto una conferenza stampa in vista dell’appuntamento con i saldi. Nel corso dell’incontro, è stato sottoscritto il nuovo protocollo d’intesa “Saldi Chiari”, tra il neo presidente di Federmoda, Mario Raffo ed i rappresentanti dei sindacati provinciali dei consumatori Domenico Votano (Adoc), Antonio Bosco (Adiconsum) e Maria Antonietta Brigida (Federconsumatori).

Si tratta di un decalogo con il quale l’operatore commerciale assume l’impegno di rispettare le norme che regolamentano le vendite speciali di fine stagione o saldi. L’adesione a “Saldi Chiari”, darà diritto ai commercianti che firmeranno il contratto, ad esporre nelle proprie vetrine ed all’interno dei negozi il materiale informativo distribuito da Confcommercio. Ecco il decalogo.

Carte di Credito.
Durante le vendite di fine stagione l’operatore non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito o bancomat.

Cambi merce.
Durante le vendite di fine stagione l’operatore commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare, entro 8 (otto) giorni dall’acquisto o, comunque nel termine più breve possibile, i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti. Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito, entro 7 giorni dalla data di acquisto, con prodotti disponibili all’atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l’operatore commerciale rilascerà un buono acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino fiscale relativo e comunque non oltre la fine dei saldi. In entrambi i casi la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente se accompagnati dallo scontrino fiscale relativo.

Prova dei prodotti.
Durante l’acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il consumatore ha il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dall’obbligo di prova i prodotti rientranti nella categoria della biancheria intima e di quei prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati.

Uniformità dei prezzi.
Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo impegnandosi in caso di variazione di prezzo a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente.

Riparazioni.
Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente e dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiari espressamente che: “le riparazioni sono a carico del cliente”.

Informativa.
Le Associazioni firmatarie del presente accordo, si impegnano a fornire adeguata informazione sulle norme, vigenti e future, che regolano le vendite speciali o saldi di fine stagione e sui contenuti del presente accordo. Viene pertanto messo a disposizione degli operatori commerciali e dei consumatori, nel periodo dei saldi: gennaio/febbraio e luglio/agosto, in funzione tutti i giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il seguente numero telefonico che potrà essere utilizzato per ogni informazione sull’operazione “Saldi Chiari”.

Pubblicità.
L’accettazione ed il rispetto del presente decalogo da parte degli operatori commerciali associati alle rispettive organizzazioni sindacali, dà diritto agli operatori stessi di esporre nelle proprie vetrine ed all’interno degli esercizi commerciali il materiale informativo: locandine, manifesti e quant’altro verrà predisposto e distribuito annualmente dalle Organizzazioni sindacali promotrici. Il materiale pubblicitario ed informativo sarà distintivo dell’esercizio aderente all’iniziativa ed informerà il consumatore in merito all’impegno assunto dall’operatore commerciale che avrà accettato e sottoscritto il decalogo proposto.

Osservatorio.
L’adesione al presente decalogo comporta per l’operatore commerciale il rispetto delle norme di comportamenti in esso contenute. Il controllo della corretta osservanza del “Decalogo” è demandato ad un apposito “Osservatorio” costituito da un rappresentante, nominato dalla locale Associazione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle pmi della Provincia di Taranto /Confcommercio, da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni dei Consumatori. L’Osservatorio, in funzione anche di Commissione di Conciliazione, qualora riscontrasse irregolarità nella gestione delle operazioni “Saldi Sicuri” da parte dell’operatore commerciale aderente, potrà inibire all’operatore stesso la possibilità di esposizione del materiale pubblicitario relativo all’operazione in questione ed escluderlo dal circuito.

Contenzioso.
Le controversie insorte relativamente all’applicazione del presente protocollo sono rinviate alle decisioni di una commissione paritetica di conciliazione costituita dalle parti aderenti alla presente. Le parti nel contempo, si impegnano, a verificare la possibilità di costituire un organismo paritetico che svolga funzione di arbitrato.