Riceviamo e pubblichiamo:
La presente in nome e per conto del sig. Emanuele Santoro, nella Sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società “Il Palcoscenico di Taranto a R.l.”, che sottoscrive per ratifica e conferma, per significarVi quanto segue.
Nella edizione del 17/07/2020, è stato pubblicato, da questa testata giornalistica, un articolo intitolato “ Musica, rumori e assembramenti senza fine. L’ira dei residenti nei pressi di Villa Peripato”.
Tale articolo riporta un documento a firma e inviatoVi dall’Avv. Luigi Semeraro dal quale si desume chiaramente (….Villa Peripato viene utilizzata come discoteca a cielo aperto), che si sta screditando in modo ingiusto il nome della società mia assistita.
Ebbene, a tal proposito va precisato quanto segue.
1) La società “Il Palcoscenico di Taranto” non è “apparentemente affidataria” ma titolare di una concessione d’uso del teatro all’aperto regolarmente stipulata tra il Comune di Taranto e la stessa, sin dal 15 aprile 2009, a seguito di una formale gara di appalto.
2) La villa Peripato non viene assolutamente utilizzata come “discoteca a cielo aperto” ma solo come organizzazione di attività teatrali, culturali, musicali, cinematografiche etc.
Invero, la struttura non è assolutamente dotata di postazioni di dj-set né eventi del genere sono stati pubblicizzati come facilmente riscontrabile da quelli presenti nei volantini. Inoltre gli impianti di riproduzione del suono, (quelli usati durante l’attività musicale) sono certificati da tecnici (ingegneri del suono);
3) Gli orari degli spettacoli organizzati iniziano entro le ore 20:45/21:00, e terminano entro le ore 23:00; nei giorni del venerdì e sabato entro la mezzanotte. Detto orario si è sempre rispettato sin dal 2012; 4) La mattina la struttura inizia le pulizie non prima delle ore 8:30/9:00;
5) Le eventuali prove per gli spettacoli serali programmati non iniziano prima delle ore 17:00;
6) L’accesso alla struttura, in questo particolare periodo, è sempre regolamentato al fine di evitare assembramenti all’interno della stessa, seguendo le direttive anti Covid-19 e fornendo alle persone non munite, a titolo gratuito, la mascherina;
7) Le tante sentenze del Tribunale di Taranto a cui si è riferito il sig. Luigi Semeraro sono:
- Un’ ordinanza civile ex art. 700 c.p.c., intervenuta in data 14 agosto 2012, in cui fu stabilito il rispetto degli orari su indicati ma, al contempo, garantito lo svolgimento dell’attività di intrattenimento;
- Un procedimento penale ex art. 659 c.p., risalente all’anno 2011 ed imputabile all’attuale amministratore sig. Emanuele Santoro;
- L’altro, risalente all’anno 2012 dove imputata è persona diversa dall’attuale amministratore;
- Altra denuncia, ex art. 388 c.p. è stata presentata dal sig. Luigi Semeraro a seguito della quale il P.M. ha richiesto l’archiviazione in quanto infondata la notizia di reato ed allo stato ancora sub iudice.
8) Ad oggi non vi è alcuna morosità presso le pubbliche casse inerente la concessione indicata.
Quanto sinora debitamente elencato è facilmente ed oggettivamente riscontrabile.
Avv. Rosario Levato
per ratifica e conferma
Emanuele Santoro