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Le intercettazioni telefoniche, l’attuale disciplina

Il perimetro normativo attualmente in vigore in materia di captazione delle conversazioni
Intercettazioni telefoniche

L’intercettazione è un mezzo di ricerca della prova previsto e disciplinato dall’articolo 266 e seguenti del codice di procedura penale. L’organo competente a disporla è il Pubblico Ministero in relazione al procedimento penale. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.

Tra le motivazioni che possono portare a una intercettazione ci sono i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità dell’intercettazione per il proseguimento delle indagini, per i delitti delineati dall’articolo 266 del codice di procedura penale e alle condizioni dell’articolo 103 comma 5. Tra i requisiti il decreto motivato del pubblico ministero dopo l’autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari, però in casi di urgenza il pubblico ministero può disporre subito con decreto motivato l’inizio dell’intercettazione e chiedere successivamente, ma entro 24 ore, l’autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari. In caso contrario l’intercettazione deve essere interrotta e gli elementi acquisiti sono inutilizzabili. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi tassativamente elencati all’art. 266 del codice di procedura penale. Se avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita se c’è un fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa.

L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti dei quali all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. L’intercettazione è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’articolo 266 del codice di procedura penale, tra i quali quelli di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate. Oltre ai presupposti oggettivi del reato per i quali si procede, è necessario che sussistano gli altri presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini penali. Altri limiti derivano da particolari interessi giuridici, come quello tutelato dall’articolo 68 della Costituzione in ordine al mandato dei parlamentari. A questo fine è stata prevista una procedura di utilizzo del materiale intercettato dall’articolo 6 della legge n. 140 del 2003 (cosiddetta legge Boato), che ha parzialmente resistito alla censura di incostituzionalità (sentenza n. 390 del 2007). Ancora più rigorosamente viene interpretato il controlimite derivante dall’articolo 24 della Costituzione, perché in caso di intercettazione anche casuale di conversazioni tra legale e suo assistito si dispone l’immediata distruzione del supporto magnetico, cartaceo o digitale recante il contenuto del colloquio.

Il decreto legislativo n.281/2006 che ha introdotto un riordino della normativa delle incercettazioni telefoniche, ha inserito misure per limitare l’’indebita diffusione di intercettazioni, illegalmente acquisite. Solitamente, l’intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza, quando ci sia fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell’atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati. Le intercettazioni possono durare per un periodo di quindici giorni, prorogabili per periodi successivi di quindici dal giudice per le indagini preliminari. Le intercettazioni per i reati in materia di criminalità organizzata possono durare per un periodo di 40 giorni prorogabili di venti sempre dal giudice delle indagini preliminari.

Quanto alla trascrizione dei contenuti, si osserva che le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Al termine dell’attività di intercettazione verbali le registrazioni sono immediatamente trasmesse al pubblico ministero. Entro 5 giorni dalla conclusione dell’attività va effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti sono a disposizione dei difensori e delle parti. Il Giudice dispone infine l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione.

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