È stato pubblicato nei giorni scorsi il Decreto Legislativo che modifica, in meglio, il Codice del Consumo e cioè quel complesso di norme emanate a tutela dei cittadini e dei consumatori contro le pratiche di commercio scorrette o vessatorie esercitate dalle imprese.
La riforma riguarda la vita quotidiana di tutti noi soprattutto nel rapporto con le pratiche quotidiane di acquisto di beni e servizi, di finanziamento e di spese per le telecomunicazioni. Si tratta in verità di un adeguamento normativo già richiesto dalla Unione Europea e per tanto del recepimento della direttiva UE 2019/2161 che il nostro Stato era tenuto a rispettare. La riforma introduce un nuovo sistema sanzionatorio fissato in un minimo di 5 mila euro ed in un massimo di 10 milioni di euro per le pratiche commerciali scorrette ed un termine amplificato, di 30 giorni, per il recesso da contratti commerciali o che si rinnovino automaticamente. Spetterà alle imprese ora revisionare contratti e clausole anche per evitare di incorrere in severe sanzioni. Si parte infatti da queste stabilendo che sarà l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato titolata ad applicare il sistema sanzionatorio nel range minimo e massimo di cui in precedenza. In sostanza il valore massimo sanzionatorio viene raddoppiato. L’Autorità Garante potrà emettere provvedimenti d’urgenza – come la sospensione provvisoria dall’uso di pratiche scorrette – attraverso il sistema sanzionatorio quando le imprese si renderanno inadempienti o potrà inibirne l’attività attraverso il divieto alla diffusione o continuazione di pratiche scorrette, sino a disporre l’ordine di rimozione degli effetti in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Il sistema sanzionatorio previsto calcola l’importo della penale in relazione al fatturato, il 4% dello stesso, per i casi di infrazione diffusa a danno dei consumatori di almeno due Stati della Unione Europea o diffusa in tutta la dimensione della Unione Europea. Ulteriore interessante novità riguarda le clausole abusive inserite nei contratti stipulati con i consumatori. L’Autorità Garante avrà il potere di sanzionarle direttamente sempre nel range indicato in precedenza. Viene inoltre rafforzato il sistema del recesso dai contratti commerciali. Il consumatore potrà unilateralmente sempre recedere da un contratto commerciale sottoscritto, senza fornire motivazioni, ma dovrà farlo entro il termine breve della conclusione del contratto che passa da 14 giorni a 30 giorni. Il consumatore dovrà inoltre essere messo a conoscenza del funzionamento del meccanismo di recesso. Nelle ipotesi di contratti che prevedono l’uso immediato del bene o del servizio e che per tali ragioni dispongano la rinuncia automatica al diritto di recesso sarà necessario spiegare al consumatore, prima di fargli sottoscrivere il contratto, cosa significa rinuncia al recesso. Per non fornire però eccessive possibilità di elusione in favore dei consumatori che potrebbero abusare del sistema di recesso in modo irrazionale o solo per trarre un vantaggio personale sono previste delle eccezioni: nella ipotesi di sottoscrizione di contratti a contenuto digitale e quindi che avvengano a distanza e senza l’uso di supporto cartaceo e l’intermediazione di personale, l’esclusione dal diritto di recesso potrà essere prevista purché in forma digitale il consumatore espressamente acconsenta alla rinuncia e abbia contestualmente l’obbligo di pagare la prestazione per fruire del servizio.
Ma come fare a identificare comportamenti scorretti da parte delle imprese? Bisogna distinguere due categorie di pratiche sleali. Con pratiche ingannevoli si intendono tutte quelle attività che contengano informazioni false, non veritiere o che in qualsiasi modo, anche nella presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio. Non è necessario provare che un consumatore sia stato effettivamente ingannato, basta la sola possibilità di esserlo. Con pratiche aggressive si intendono quelle che limitano la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio attraverso molestie, coercizione, ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento. Per indebito condizionamento si intende la pressione esercitata dal professionista – attraverso lo sfruttamento della sua posizione di potere – al fine di limitare la capacità decisionale del consumatore senza ricorrere all’uso di forza fisica o della sua minaccia. Alcuni esempi da considerare per identificare comportamenti sleali: affermazioni false; esibire un marchio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; invitare all’acquisto di prodotti avendo il ragionevole dubbio di non essere in grado di poterli fornire; dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato; impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita ai consumatori e poi offrire concretamente tale servizio in un’altra lingua senza comunicarlo al consumatore; affermare o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto sia lecita ove non lo sia; comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato; affermare che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti; effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza e a non ritornarvi o effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, fax, e-mail o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza – ad eccezione delle circostanze e nella misura in cui tali comportamenti siano consentiti dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale; tenere comportamenti che impediscano o dissuadano il consumatore ad esercitare i suoi diritti contrattuale, come ad esempio la richiesta di risarcimento.
Francesco Andrea Falcone
Dottore Commercialista – Revisore Legale